Art. 101.
(Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria).

      1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria). - 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri

 

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per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza, sono determinati il numero complessivo di dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il contingente da destinare ad ogni organo della giurisdizione tributaria.
      3. Nel ruolo unico sono inquadrati il personale dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e il personale addetto al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate ogni anno le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, in relazione alle variazioni del numero delle sezioni».